|
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice
in materia di protezione dei dati personali
Vigenza 27 febbraio 2004 - Consolidato con la
legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche
dell'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante
delega a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia
di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia,dell'economia
e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato
"codice", garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonchè della dignità dell'interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando
un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di
cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il
loro esercizio da parte degli interessati, nonchè per l'adempimento
degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei
dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici
sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne
il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca
di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r)
a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del
codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare,
le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso
il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato,
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o
più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata
o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono
escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una
rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio
di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano
collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato
o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse
a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare
dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto
della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati
per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali
su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi
di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei
limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
per la fornitura ditali servizi, o comunque destinatario di
tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per
motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto
a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una
rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede
il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre
a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione
o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,
che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano
il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai
rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi,
in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una
sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare
a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa
consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti
e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità
di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione
del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca
e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica
o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche
in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di
dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque
è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque
soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio
di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega,
per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello
Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi
siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione
europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare
del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito
nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della
disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione
del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei
dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte
si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto,
in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative
o modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo
riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso
ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali
sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio
1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni, in materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi
e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata,
salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura
o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei
casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede
nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di
cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede
nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo
che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali
di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da
parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile
può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente
e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato
o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche,
enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì,
farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato
o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti
disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento
di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato
è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta
è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano
singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro
al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti
alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente,
ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici,
sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni.
Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati
su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione
per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento
o a specifici dati personali o categorie di dati personali,
il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali
che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.
Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione
di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa
il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire
anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo
che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di
alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In
caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche
mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7,
commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza
di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati
per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere
generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione
al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici
e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento
il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto
quando i dati personali figurano su uno speciale supporto
del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure
quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole
impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità
delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta
di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione
del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale
riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei
dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti
e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
intermini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti
o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali non
possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività
e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni
del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, ne verificala conformità alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni
di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione
e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del
Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A)
del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di
cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità
e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato
da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma
1 e all’articolo 139.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione
dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati,
del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali
è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e
può non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione
di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie
di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate,
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di profili e della personalità
dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano può essere
fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione
sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato
o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente
codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo
17.
Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di
un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
aduna comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di
buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal
comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in
materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e
le libertà fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato,
in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento
o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto
di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente
codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio
del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di
un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI
PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti
i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti
e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione
alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti
le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in
tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo
18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri
soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma
di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione
è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento
di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso
il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata
adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati
o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un
soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste
da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi
di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili
e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento
è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano
il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite
nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo
22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità
al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154,
comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione
di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi
soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante
interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato,
ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili.Il trattamento è consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici
i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui
ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente
Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino
le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento,
i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede
gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali
che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante
il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c),
d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza
e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè
la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche
con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari
siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti
o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto
o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata
per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri
o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici,
sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato
il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati personali trattati
perfinalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi
dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche
quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza
l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono
essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili
ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati
ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili
per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento
è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento
di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psico attitudinali volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di
raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti
di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14,
sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al
comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi
titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e giudiziari,
sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera
dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI
PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati
o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente
e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state
rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento
senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti odocumenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità
dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o divolere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare
o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all'attività di gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali,
la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi
senzascopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento
a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti,
per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo,
e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia
di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate,
oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità
giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata
la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
2. è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da
altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2,
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali
la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento
di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base
di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure
e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose
e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,
effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel
rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione
del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni
a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
anchesenza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti
od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti,
a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai
dati personali degli aderentio dei soggetti che in relazione
a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione,
ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati
all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati
con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa
ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere
di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi
o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro,
anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice
di deontologia e di buonacondotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono
essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto
se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona
giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi
altro ente,associazione od organismo, titolare del trattamento
è l'entità nelsuo complesso o l'unità od organismo periferico
che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle
finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti
che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate
solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente
l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche
la documentata preposizione della persona fisica ad una unità
per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI
E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi
e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee
misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente,
per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità
dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione
e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma
di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le modalità previste dalla normati vavigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile,
gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione
della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è
al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il
fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1
e 2, tutti i possibili rimedie i relativi costi presumibili.
Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
CAPO
II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari
del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure
minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo
58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate,
nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti
alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto
atrattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e
adeterminati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza,
il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza
l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti
e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei
relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle
modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B),
relativo allemisure minime di cui al presente capo, è aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie,
in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata
nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento
di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento
riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di
servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati
o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione
di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti
a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o
ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione
dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i
servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati
per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con
strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento
di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili
di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato,
in ragione delle relative modalità o della natura dei dati
personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi
dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può
anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma
1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto
pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando
il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità
per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche
mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio
Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del
registro possono essere trattate per esclusive finalità di
applicazione della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.
Art. 38. Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata
al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta,
a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa
per via telematica utilizzando il modello predisposto dal
Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite,
anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via
telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni
stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa
vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente
alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli
elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previstedalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione
al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute
nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo
che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma
di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche
mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di
cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma
1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione
anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando
il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa
a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di
sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento
di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o
lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante
il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito
di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione
se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative
prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento
lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando
le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di
cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione
possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera
raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni
o ad esibire documenti, il termine di quarantacinquegiorni
di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza
del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO
DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono
essere applicate in modo tale da restringere o vietare la
libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri
dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità
allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di
trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime
disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso
o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il
trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato
o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia
di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di
trattamento,diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25,
paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con
le quali la Commissione europea constata che un Paese non
appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione
adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie
sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto
di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione
o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle
persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento
e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura
dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE
A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno
e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti
di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite
per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali
dicui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente
a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra
più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio
superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno
di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi
effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del
Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano,
se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi
da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati
per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie,
o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla
funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su
uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono
per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale,
mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza
di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti
pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi
delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia
con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione
da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei
principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono
adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del
presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie
o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore
si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo
del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da
quella penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti
e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso
il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria
di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria
sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo
e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado,l'interessato può chiedere per motivi
legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo
grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria
o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento,
un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione
della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi
del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia
la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità
può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui
al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della
sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone
e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante
l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso
di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
di ...".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze
o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma
2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione
delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734 bis
del codice penale relativamente alle persone offese da atti
di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza
dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali
può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure
delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia
e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825
del codice di procedura civile. La parte può formulare agli
arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia
del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di
cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale
costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa
la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale
di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA
PARTE DI FORZE DI POLIZIA
I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal
Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza
o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici perfinalità di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di
legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano
le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi
da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali
di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e
i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza
o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni,
atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi
o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte
ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi
o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli
3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno,
su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità
dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare
l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento
delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo
53 sono conservati separatamente da quelli registrati per
finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali
trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario
giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero
della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze
di polizia, necessarie perle finalità di cui all'articolo
53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente
i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento aidati trattati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono
al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate
dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per
i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55. Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori
rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo
a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate
su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su
particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel
rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato
prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva
comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi
3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati
a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo
53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici
da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
sono individuate le modalità di attuazione dei principi del
presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato
per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni
dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione
e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87)
15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive
modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione
di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare
per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità
di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità
relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici
e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti
da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in
precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai
fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo
11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della
conservazione separata da altri dati che non richiedono il
loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione
dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti
utilizzati per il loro trattamento, nonchè alla tipologia
dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati
o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero
o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo,
e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla
legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di
indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA
DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui
agli articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice
si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli
da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento,
le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente
a quelle indicate nel comma 1, nonchè alle disposizioni di
cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalità di applicazione delle disposizioni
applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie
di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili
e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN
AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60,
i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto
di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali,
e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè dai
relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne
i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività
finalizzate all'applicazione ditale disciplina si considerano
di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito
se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare
con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è
di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI
E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici,
anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte
di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate
per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo
presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10
del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono
essere inseriti in un albo professionale in conformità alla
legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti
pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi
2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può
essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che
dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della
professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della
persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare
i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non
eccedenti in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale
può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative,
in particolare, a speciali qualificazioni professionali non
menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere
incarichi o aricevere materiale informativo a carattere scientifico
inerente anche a convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI
E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla
tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonchè
al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento
delle generalità.
Art. 63. Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi
di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo
107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione,
di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso,
in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea
e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero
all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche
migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori,
ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti
in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione
alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati
sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi
e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a)
e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività
di organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonchè di
esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta
degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti
previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare,
quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica
della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e
la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte
di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni
di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al
comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni
di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi
in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali
e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito
il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali
o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo,
di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso
a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli
organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità
di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque
consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari
che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto
del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo
restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari,
delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonchè
in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione
delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia
di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni
degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti
da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonchè
al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento
di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione
di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione
di immobilistatali, all'inventano e alla qualificazione degli
immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento,dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonchè della rispondenza di
detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza
ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla
legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro
ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad
esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato
ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni,
altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal
presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa
in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento
di benefici in favore di perseguitati politici e di internati
in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni
ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o
dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni,
fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni
anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi
in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività
indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi,
e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle
attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di conferimento di onorificenze
e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento
dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine,
per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici
anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche,
imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè di
rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione
di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione
a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici
e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno,
la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni
e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico
le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n.
230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione
di coscienza.
Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative
e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi
dell'articolo 391 quater del codice di procedura
penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole
del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito
se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera
b) del comma1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato,
ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e
sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in
favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni
di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i
servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione
a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione
anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura
di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport,
con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni,
mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di
beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di
igiene,di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente,
tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro,
in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione
e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per
la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone
invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico
limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono
i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione
rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai
quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione
per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta
di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso
di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione
sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro
documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti
per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici
ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V - TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 75. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei
dati personali in ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione
del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda
un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato
con le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante
è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito
il Consiglio superiore di sanità.
>
CAPO II - MODALITÁ SEMPLIFICATE
PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate
utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai
sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali
nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa del medico di medicina generale
o del pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento
dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente
comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma
1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento
dei dati personali necessario per attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra
a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato,
su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto
effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente
raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto,
anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli,
includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente
in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico
o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato
a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista
o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del
medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità
alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che
presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonchè per la dignità dell'interessato, in particolare in
caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità
alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza
che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono
avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa
e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento
ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti
reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture
ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi
e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di
altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano
dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono
essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento
all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel
complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione
del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate
per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al
presente articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono
avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per
una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi
e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato
e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti
pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione
e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi
e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico,
affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali
e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare
per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse
pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81. Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi
del presente codice o di altra disposizione di legge, può
essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente.
In tal caso il consenso è documentato, anzichè con atto scritto
dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione
sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al
trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa
all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e
80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per
conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma
4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile
ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso
menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando
su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente
un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali
diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del
medesimo comma.
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei
dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene
pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza
contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità
di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile
acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute
o dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata
dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività
o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa
è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione
di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti
degli interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano
idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni
e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità degli interessati, nonchè del segreto professionale,
fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti
in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e
di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni
sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un
periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza
e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione
nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo
conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare
lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie,
ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga
in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai
locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione
della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento
dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia
o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di
una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni
delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità
per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti
per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe
al segreto professionale.
Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti
di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti
le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il
tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali
forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che
nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti
coni pazienti e sono incaricati di trattare dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi
dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82,
comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate
modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato
il trattamento di dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario
nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative
alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal
Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli
stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonchè
di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali
e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo
e di tessuti, nonchè alle trasfusioni di sangue umano, anche
in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei
a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni
sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di
tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato,
di un terzo o della collettività, per i quali si osservano
le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione
del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare
lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata
ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o
di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria
e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato
è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente
le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse
tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti,
caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui
al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità
dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento
di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative
correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria
della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte
per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe,
per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonchè
per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento
a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di
enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici
necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi
e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei
servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e
familiare, nonchè interventi economici integrativi ed altre
agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione
e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap,
nonchè il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla
legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni
ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali
a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale
sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato
in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato
solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza
della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative
o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle
norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative
a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5
e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988,
n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare
tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta
o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone
indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del
modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo
dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per
effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo
che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello
di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando
il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione
apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa
al controllo della correttezza della prescrizione, anche per
quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi
di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini
di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione,
o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche
o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile
per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante,
può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa
da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta
adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli
non cartacei.
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere
di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità
derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato
o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono
l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il
rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti
particolari annotazioni, contenute anche nel decreto legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato
ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono
conservate separatamente da ogni altro documento che non ne
richiede l'utilizzo.
CAPO V - DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori
di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato
è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore
di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli
ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi
dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione
delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche
in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute
per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi
al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo
2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato
sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91. Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta
nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte
è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza
di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi
di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e
privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità
alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti
per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere
i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia
della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera
da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere
accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata
dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari
a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso
ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente
rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato
di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri
di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo
109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica,
ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile
la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata
avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi
vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento
anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso
al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente
ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare
che quest'ultima sia identificabile.
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato
di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o
registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto
dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi
o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del
presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti
dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare
presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre
2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia
di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate,
di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio
2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo
3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio
2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo
15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
TITOLO VI - ISTRUZIONE>
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione
e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore
o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte
anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione
e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole
e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta
degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche
a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione
alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli
interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza.
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di
pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII - TRATTAMENTO PER
SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI>
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 97. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei
dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di
Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali
e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan)
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali effettuato per
scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile
con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici
o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo
di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali
i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque
essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali
dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e
la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti
pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca,
possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività
di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici
e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per
motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera
a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati
o diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO PER
SCOPI STORICI
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti per scopi storici non
possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti
amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano
utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo
11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi
storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro
natura,solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento
di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati
solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando
sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al
comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione
dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice
applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche
o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione
e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare
lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati
di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato
o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista
diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi
storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da
seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella
comunicazione e nella diffusione.
Art. 103. Consultazione di documenti conservati in
archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli
archivi diStato, in quelli storici degli enti pubblici e in
archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice.
CAPO III - TRATTAMENTO PER
SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi
per scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si applicano
ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili,
per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione
ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi
che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare
o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle
conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105. Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici
o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni
o provvedimenti relativamente all'interessato, nè per trattamenti
di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo
13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106,
comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6
bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di
cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto
di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare
o convivente, l'informativa all'interessato può essere data
anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato
non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto
al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità
individuate dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12
la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di
buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo
conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per
altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare
che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed
effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche
in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai
dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione,
ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle
modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio
dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti
nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare
l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i),
e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal
consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti
nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei
dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi
di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza
di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele
volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che
non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli
interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi
anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio
di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi
con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle
garanzie previste dall'articolo 44,comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati
che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio
o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza
e di riservatezza.
Art. 107. Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20
e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di
ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato
al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può
essere prestato con modalità semplificate, individuate dal
codice di cui all'articolo106 e l'autorizzazione del Garante
può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108. Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti
che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a
quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta
sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e successive modificazioni, in particolare per quanto
riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma
statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio
dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico
ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della
nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi
agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti
da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i flussi di dati
anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre
alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità
16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'istituto
nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute,
dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato
a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico
o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista
da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente
il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca
biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12 bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque
giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di
particolari ragioni non è possibile informare gli interessati
e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole
del competente comitato etico a livello territoriale ed è
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma
1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei
dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando
il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi
sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII - LAVORO E PREVIDENZA
SOCIALE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento
dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o
per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche
modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione
degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo
113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati
personali anche sensibili.
Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione
e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro
di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito
o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme
di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al
comma1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati
al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio
e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti
per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela
delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti
per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio,
il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento
di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della
causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonchè ad obblighi
retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale
in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione
di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro
o di sicurezza o salute della popolazione, nonchè in materia
sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali,
la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa
quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo
alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale,
alle associazioni di categoria e agli ordini professionali
che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi
dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare iricorsi amministrativi
in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti
o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione
nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di
lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato
o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare
la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte
di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o)
del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale
da non consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI
DI LAVORO
Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114. Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e
del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO
E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito
del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle
banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione
a tipi di dati individuati specificamente con il consenso
manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce
con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni
da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza
sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO,
FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito
di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati,
utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque
riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da
parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità
per garantire la comunicazione di dati personali esatti e
aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118. Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione
con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate
per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per
garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati
di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare,
in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti
pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato
nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti
nei diversi ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio
provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento
della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione
e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati
in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni
raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per
le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione
e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie, nonchè le modalità e i limiti
per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di
assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al
comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento
delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano
le disposizioni dell'articolo 2, comma 5 quater,
del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121. Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano
al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato
o dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso
di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni
archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di
un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le
operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua
i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei
modi di cuial comma 1, per determinati scopi legittimi relativi
alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario
alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico
servizio richiesto dall'abbonato a dall'utente, è consentito
al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei
riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso
il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi
dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro
e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123. Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati
ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni
o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono
più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e
5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente
necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di
pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore,
a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura
o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore
a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria
per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma
2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione
di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura
di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente
cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso,
che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore
del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei
dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento
e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai
commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico
è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione
o della gestione del traffico, di analisi per canto di clienti,
dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei
servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei
servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto
è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività
e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede
ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere
i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari
ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124. Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio,
a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione
degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare,
alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero
selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata
e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad
effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi
terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per
il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle
comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e
le comunicazioni di cui al comma 2, nè le comunicazioni necessarie
per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le
ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di
specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati
o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la
comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità
di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare
nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve
avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione
delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che
la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione
della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche
alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio
e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati
di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati
solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato
previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento,
e nella misura e per la durata necessari per la fornitura
del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso,
informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo,
nonchè sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo
per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso
al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai
dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione
temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento
alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e
3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio
a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente
necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto
e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede
ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può
richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni
o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione
della presentazione dell'identificazione della linea chiamante
e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata
ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta
per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate
di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica
le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel
caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata
entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità
di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di
cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti
nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo
spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
predispone procedure trasparenti per garantire, linea per
linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione
della linea chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento
dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o
il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente,
da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere
chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto
del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire
a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle
chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129. Elenchi di abbonati
1. Il Garante individua con proprio provvedimento,
in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla
normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo
utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche
in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata
in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi
e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità
di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio
della massima semplificazione delle modalità di inclusione
negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora
il trattamento esuli da tali fini, nonchè in tema di verifica,
rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso
dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi
indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del
tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message
Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni
per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi
diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli
articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare
del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri
prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite
dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto
o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto
della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non
rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e
in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per
le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità
di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole
e gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni
per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale,
effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o
senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato
possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui
al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi
dell'articolo143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere
a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare
procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente
alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate
le comunicazioni.
Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile,
l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono
di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni
o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni
o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo
di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento
realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono
l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre
finalità (1)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità
di accertamento e repressione di reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi
al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori
ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e
repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti
in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti
presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza
del pubblico ministero o del difensore dell’imputato, della
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle
altre parti private ferme restando le condizioni di cui all’articolo
8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. Il difensore
dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può
richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle
utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate
dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il
giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato,
se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di
cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici
o telematici.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi
1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti
a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo
17, volti anche a:
a. prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento
di cui all’Allegato B);
b. disciplinare le modalità di conservazione separata
dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c. individuare le modalità di trattamento dei dati da
parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale
che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione
dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e
all’articolo 7;
d. indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
(1) Articolo così sostituito dall'articolo 3 del decreto
legge 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla
legge 26 febbraio 2004, n.45, di conversione del predetto
decreto legge.
CAPO II - INTERNET E RETI
TELEMATICHE
Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori
di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante
reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo
ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione
e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione
elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto
ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro
trattamento, in particolare attraverso informative fornite
in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più
ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi
utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo
11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello
di sicurezza assicurato.
CAPO III - VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti
elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche
modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza
anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI
E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da
soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata
autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO XII - GIORNALISMO ED
ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni
del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano
al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti
o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33
della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione
o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell'espressione artistica.
Art. 137. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non
si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo
VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato
anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli
23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le
finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del
diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo
2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati
i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti
in pubblico.
Art. 138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere
l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma
2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia.
CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione
da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti
di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti
a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati,
in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche
prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo
13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali
misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il
Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice
di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei
mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva
dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace
una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel
codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento
ai sensi dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).
TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento
non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate
per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione
di non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO
E SANZIONI
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
Art. 141. Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo142,
per rappresentare una violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un
reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine
di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti
di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire
gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
SEZIONE II - TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto
possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui
si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle
misure richieste, nonchè gli estremi identificativi del titolare,
del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma
2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità.
Il reclamo reca in allegato la documentazione utile al fini
della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito
per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,
telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da
pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità
con strumenti elettronici.
Art. 143. Procedimento per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo
non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti
per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b),
ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può
invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato,
ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie
per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento
che risulta illecito o non corretto anche per effetto della
mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera
b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati
o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti
che esso può determinare,vi è il concreto rischio del verificarsi
di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che
si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi
destinatari non sono facilmente identificabili per il numero
o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono
essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui
all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria
preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA
A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere
fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso
al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita
l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra
le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146. Interpello preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso
al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata
richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla
richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del
responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie
per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare
complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il
titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato.
In tal caso,il termine per l'integrale riscontro è di trenta
giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147. Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare
e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio
imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla
richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante; e) il domicilio
eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore
speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai
fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito
per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione
è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione
è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore
speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura
è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura
civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa
vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con
plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le
modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e
alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo
38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio
del Garante.
Art. 148. Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo
147,commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente
o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del
Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data
della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In
tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in
cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione
del ricorso.
Art. 149. Procedimento relativo al ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile
o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare
entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito
ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà
di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale
adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per
il tramite del responsabile eventualmente designato per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a
provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in
misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a carico della controparte o compensati
per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine
l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente
e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare,
il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare
memorie e documenti, nonchè della data in cui tali soggetti
possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea
tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda
nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di
eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa
il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione,
ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle
operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione
delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui
al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da
altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi
o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni
di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per
un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma
2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al
15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante
tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste
il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma
1 .
Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante
può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte
di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una
o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere
adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi
dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto
se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma
2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale
decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata,
la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e
assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia
sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento che definisce il procedimento determina in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente
o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato
dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso
il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento
può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica
o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite
le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della
collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento
che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di
suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa
parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475
del codice di procedura civile.
Art. 151. Opposizione
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto
tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo
152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti
ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei
dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite
all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si
propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche
ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
o dalla data del rigetto tacito.
Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo
dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione
del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il
giudice,sentite le parti, può disporre diversamente in tutto
o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione
che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed
irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari
con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento,
l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non
superiore a quindicigiorni. In tale udienza, con ordinanza,
il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti
con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine
perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo,
ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio,
i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione
di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza,
alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo
la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni
della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente
al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito
dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto
di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale
atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie
o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure
necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto,
e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso
per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge
1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II - L'AUTORITÀ
CAPO I - IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153. Il Garante
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra
persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il
cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vicepresidente,
che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza
o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni
e non possono essere confermati per più di una volta; per
tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, nè essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e
i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza
assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità
non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante
al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte
a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo
156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni,
il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità
al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione,
anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui
ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni
che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento
le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo
143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi
dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo
12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi
normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti
di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del
settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali e delle relative
finalità, nonchè delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a
causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta
e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo
a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione
di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati
personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni
internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di
adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione
di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo1997,
e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica
nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11
dicembre 2000, che istituisce l"Eurodac" per il confronto
delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della
convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti
nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine,il Garante
può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare
alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di
altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione
di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle
norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili
di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il
parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di
quarantacinquegiorni dal ricevimento della richiesta. Decorso
il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie,
non può essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine può essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni
dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria
in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia
di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria,
al Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155. Principi applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire
la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano
i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite
agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite
ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate
dal presente codice.
Art. 156. Ruolo organico e personale
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario
generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito
nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche
ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo
154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento
del personale secondo le procedure previste dall'articolo
35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo
i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli
19, comma 6, e 23 bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità
amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta
per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le
somme già versate nella contabilità speciale, nonchè l'individuazione
dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria
o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni
di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma
2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in
aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni,
in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e
per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento
erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e
quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita
tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque
non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in
godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti
assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma
7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera
di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a
tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che
possono essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie
che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a
cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo
le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente
di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato
e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto
della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte
dei conti.
CAPO III - ACCERTAMENTI E
CONTROLLI
Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione
di documenti
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante
può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati,
archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge
il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale
dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione
o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze,
sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del
responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato
senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento
della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità
dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale operante, munito di documento di
riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti
tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel
procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre
copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su
supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti
è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le
eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti
è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del
tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti
a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque
eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico
del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento,
che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi
degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo
o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati.
Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare
o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione
del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere
iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può
essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne
l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al
presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere
trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione
di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160. Particolari accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei
titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati
per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni
di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o
al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni
e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni
od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi
di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificità della verifica, il componente
designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto
al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e
i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali
da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente
e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti
all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri
definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3,
lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione
e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti
e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo
nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee
modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della
particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente.
Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal
segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente,
al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti
e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento
di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di
regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni
processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III - SANZIONI
CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi
di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano
rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati,
da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere
aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni
in materia di disciplina del trattamento dei dati personali
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero
indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro
a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro
mila euro.
Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in
uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166. Procedimento di applicazione
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo
179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per
cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo
156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio
dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h),
e 158.
CAPO II - ILLECITI PENALI
Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21,
22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni
al Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo
37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi
o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso
di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze
o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare
le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto
sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei
casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita
una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione
non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei
mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine,
se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato
è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento
e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce
la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi
di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto
applicabili.
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2,
90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo
38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente
codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE,
ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173. Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa
convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione,
nonchè di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli
109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114
della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati
personali. Nell'esercizio dei compiti adesso demandati per
legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di
dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche
previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione
oreclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro
alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
quando non è possibile fornire al medesimo interessato una
risposta sulla basedegli elementi forniti dall'autorità di
cui all'articolo 9, comma 1.2. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121,
e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile,
dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo
comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna
o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede
a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale
e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi
degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura
civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario,"
sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione
di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie
del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se
ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti:
"una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo
le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le
seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario
non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi
ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo
77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario
per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna
di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione
al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona
alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura
civile, sono soppresse le parole da: ",e mediante"
fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura
civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le
seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il
primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di
cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del
destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in
busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura
civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso
è omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura
civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole
da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
"informazioni, anche relative alle generalità del debitore,
possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque
vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Quando la notificazione non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano
le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo 15-bis.(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni
ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da
parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti
diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonchè
a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo
comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli
inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente
necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia
al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone
indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario
o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da
notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al
difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta
che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico
della notificazione e dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Lecomunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto
o invito consegnatinon in busta chiusa a persona diversa dal
destinatario recano leindicazioni strettamente necessarie.
".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale
le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite
dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo
148,comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è
consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la
disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le
parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le
seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato per il conferimento
delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività
amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge
26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma
3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante
ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli
organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui
all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
codice, in sede di applicazione del presente codice possono
essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza,
completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli) 1.
Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari
o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle
fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice
di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale
o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza
dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro
trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante
per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati
risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di
legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione
in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica
al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante
per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata
inviolazione di disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare
la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione
in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176. Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono
inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati
personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito
il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui
al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio1993,
n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. È
istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica,
funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con
indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, nonchè le vigenti modalità di finanziamento
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del
1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio
dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua
organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del
personale, l'ordinamento delle carriere, nonchè la gestione
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita
dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione".
Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile
e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo
34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità
anche in caso di applicazione della disciplina in materia
di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere
essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile
di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui
l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante
l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di
tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero
decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le
lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente:
"Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia
per finalità di applicazione della disciplina in materia di
elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica,
scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per
il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario
personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale"
e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il
Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia
di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di
un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche
non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la
necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento
occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
dell'interessato, nonchè della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro
della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali
per uso umano, è inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità
atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della
sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione
di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere
f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5 bis
del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole
da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo
al trattamento dei dati personali".
Art. 179. Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e:
"garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità
e della sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sono soppresse le parole: "4," e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono
aggiunte infine le seguenti parole: ",ovvero, limitatamente
alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la
protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo 107-bis. Trattamento
di datipersonali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione
ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere
riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello
Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili
anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti
è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti.
Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo
articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati
personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità
personale degli interessati e i dati non siano di rilevante
interesse pubblico.".
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180. Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli
da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono
adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente
codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive
ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata
applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e
delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato
B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa
da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile
misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici
detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure
organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei
rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti
al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice.
Art. 181. Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima
del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente
codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei
tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi
2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il
30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è
adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate
entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione
del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal
medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta
e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore
contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre
2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma
2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21 bis del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di
entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui
agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata
in sede di prima applicazione del presente codice entro il
30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante
ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua
ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla
normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata
sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata
in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato
e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico.
I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51,
comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera
a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto
delle medesime.
6-bis.(2) Fino alla data in cui divengono efficaci
le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell’articolo
132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico
si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 4 del decreto legge 24 dicembre
2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio
2004, n.45, di conversione del predetto decreto legge
- In conformità all’articolo 184, comma
2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o
ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti
alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo
la tavola di corrispondenza.
Art. 182. Ufficio del Garante
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente
codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo,
al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti
delle disponibilità di organico, del personale appartenente
ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio
presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o
equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente
nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico,
per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio
del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso
il Garante di almeno un anno.
CAPO III - ABROGAZIONI
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice
sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione
degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998,
n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità
18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52,
in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati
di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità
27ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui
dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5 quater 1, secondo
e terzo periodo, deldecreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno
1998,n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca
e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330 bis del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi
a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma,
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo
118, i termini di conservazione dei dati personali individuati
ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme
di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata
dal medesimo codice.
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 184. Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione
alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento
a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento
si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del
presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata
in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento
che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia
di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e
di buona condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui
all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli
articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
alla data di emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano
in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni
di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che
entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì
i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149,
comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003
|