DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI
SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici.
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile
ove designato e dell'incaricato,
in caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici
è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione
che consentano il superamento di una procedura di autenticazione
relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice
per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola
chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure
in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo
dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo
o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica
dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo
o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente
una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto
di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza
della componente riservata della credenziale e la diligente
custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione,
è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui
lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di
caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti
agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da
quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno
ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e
di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni
tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non
può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi
diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno
sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate
per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita
della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati
personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare
incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante
una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici
è consentito esclusivamente mediante uso della componente
riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite
idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare
chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare
la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di
prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda
indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità
di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la
custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo
la relativa segretezza e individuando preventivamente per
iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali
devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento
effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai
precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non
si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla
diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di
autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di
autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o
per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati
anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare
l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni
di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata
la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili
di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno
annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può
essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei
relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione
e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del
codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti
elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore
volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici
e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente.
In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento
è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che
prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento
di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso
il responsabile, se designato, un documento programmatico
sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità
nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la
disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e
dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino
della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento
di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati
del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono
sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi,
dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali
più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità
che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure
minime adottate dal titolare. La formazione è programmata
già al momento dell'ingresso in servizio, nonchè in occasione
di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi
strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire
l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti
di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno
della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei
criteri da adottare per la cifratura o per la separazione
di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili
o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso
abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante
l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per
la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati
i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti
non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari
se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero
possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati
al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente
in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in
alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino
dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi
o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili
con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni
sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi,
registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo
22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento
disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che
permettono di identificare direttamente gli interessati. I
dati relativi
all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno
di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti
ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi;
il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al
loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura
o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato
elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi
di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere
alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta
dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle
disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria
del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione
o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio
di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile,
ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con
strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate
al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario
allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti
e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento
periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista
degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee
di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali
sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento
per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e
documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino
alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone
prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle
operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari
è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo
l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando
gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il
controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le
persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
|